Cosa si intende per “visto e piaciuto”?
La clausola “visto e piaciuto” è una formula contrattuale molto diffusa nelle compravendite, che attesta la presa visione del bene da parte dell’acquirente e, in linea di principio, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi riconoscibili con la normale diligenza. Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza, questa clausola non può riferirsi ai vizi occulti o a quelli deliberatamente nascosti dal venditore in malafede.
Nel presente contributo si approfondiscono la portata e i limiti applicativi della clausola “visto e piaciuto” con specifico riferimento alla compravendita di veicoli usati.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27968 del 21.10.2025, ha ribadito un principio di rilievo per la tutela dell’acquirente di auto usate: la clausola “visto e piaciuto” non è idonea a proteggere il venditore che abbia consapevolmente nascosto i difetti del veicolo oggetto di vendita.
Il caso affrontato dalla cassazione
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda una fattispecie che può verificarsi con frequenza nell’ambito dell’acquisto di veicoli usati. Nella vicenda, l’acquirente aveva acquistato un autocarro con la clausola “visto e piaciuto”. Il mezzo, peraltro, aveva superato la revisione il giorno antecedente alla vendita, circostanza che induceva a ritenere regolare il suo stato di conservazione.
Tuttavia, già durante il viaggio di rientro, il veicolo manifestava rilevanti anomalie di funzionamento. I successivi accertamenti tecnici evidenziavano la presenza di gravi danni strutturali alla carrozzeria, che risultavano essere stati occultati dal venditore mediante una recente riverniciatura.
L’acquirente adiva quindi l’autorità giudiziaria, chiedendo l’annullamento del contratto di compravendita e la restituzione delle somme corrisposte a titolo di prezzo e di spese accessorie.
All’esito di tre gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha accolto le ragioni dell’acquirente, fornendo un importante chiarimento in ordine all’ambito di applicazione della clausola “visto e piaciuto”: essa opera esclusivamente con riferimento ai difetti facilmente riconoscibili da un soggetto medio che agisca con l’ordinaria diligenza (quali, a titolo esemplificativo, graffi visibili sulla carrozzeria o segni di usura degli interni).
Diversamente, qualora il venditore abbia occultato l’esistenza di vizi non immediatamente percepibili, la clausola perde efficacia e non può essere invocata per escludere la responsabilità del venditore.
La Corte ha inoltre chiarito che il superamento della revisione periodica non costituisce, di per sé, garanzia dell’assenza di difetti del veicolo, in quanto tale controllo riguarda esclusivamente specifici profili tecnici (quali impianto frenante, dispositivi di illuminazione ed emissioni) e non è idoneo a rilevare tutte le possibili anomalie o vizi occulti.
Quando il venditore può ritenersi in malafede?
Il fulcro della decisione della Suprema Corte è rappresentato dall’accertamento della malafede del venditore. Non è infatti sufficiente la mera presenza di vizi nel bene oggetto di compravendita, ma è necessario dimostrare che il venditore ne fosse consapevole e che li abbia volontariamente occultati al fine di concludere il contratto.
Nel caso esaminato, la riverniciatura mirata delle parti danneggiate del veicolo è stata ritenuta un elemento indiziario grave e significativo, idoneo a dimostrare la piena conoscenza, da parte del venditore, delle reali condizioni del mezzo posto in vendita.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che condotte di tal genere integrano una situazione di malafede, tale da rendere inefficaci le clausole contrattuali volte a escludere o limitare la garanzia per i vizi.
Come è possibile tutelarsi?
In presenza di una clausola di vendita “visto e piaciuto” è consigliabile procedere a un’attenta verifica dello stato del bene avvalendosi, ove possibile, dell’assistenza di un tecnico o di un meccanico di fiducia, al fine di accertare preventivamente le condizioni del veicolo.
Qualora, successivamente all’acquisto, emergano vizi che risultino essere stati occultati dal venditore, è fondamentale raccogliere e conservare adeguata documentazione probatoria, mediante rilievi fotografici e perizie tecniche, volte a dimostrare la preesistenza dei difetti e la loro conoscenza da parte dell’alienante.
In presenza di tali presupposti, l’acquirente potrà agire per ottenere l’annullamento del contratto di compravendita e il risarcimento del danno subito.
Conclusioni
La pronuncia della Corte di Cassazione ribadisce come, nel nostro ordinamento, il principio di buona fede costituisca un cardine imprescindibile dei rapporti contrattuali e non possa essere eluso attraverso il ricorso a clausole negoziali. L’obbligo di correttezza grava sul venditore, che è tenuto a rappresentare in maniera chiara e trasparente le caratteristiche del bene, in quanto l’acquirente ha diritto a conoscere effettivamente l’oggetto della compravendita.
L’occultamento doloso dei vizi da parte del venditore comporta una responsabilità che prescinde dall’esistenza di clausole limitative o di esclusione della garanzia, che non possono valere a sanare una condotta contraria a buona fede.
Sotto il profilo della tutela del consumatore la decisione assume rilievo significativo, in quanto conferma che l’ordinamento protegge l’acquirente che abbia agito in buona fede anche laddove abbia sottoscritto un contratto contenente pattuizioni apparentemente sfavorevoli. Rimane, tuttavia, in capo all’acquirente l’onere di dimostrare il comportamento scorretto del venditore, consistente nella consapevole dissimulazione di difetti che, in assenza di tale condotta, sarebbero stati riconoscibili nel bene.