Il testamento e la successione testamentaria

Per chiarire tutti gli aspetti della successione testamentaria, è prima necessario dare una definizione accurata al concetto di testamento. 

Regolamentato dall’articolo 587 del Codice Civile, il testamento è da considerarsi un “atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”. In parole semplici, è il documento nel quale una persona sceglie a chi destinare i propri beni, immobili e mobili, dopo la sua morte.

E qui entra in gioco la successione testamentaria, che elenca tutti gli eredi che potranno disporre dei beni mobili e immobili del defunto. Ma entriamo nei dettagli per comprendere meglio l’argomento.

Cosa prevede la successione testamentaria

Con la redazione del testamento il defunto dispone l’assegnazione della totalità del proprio patrimonio a eredi e legatari.

Sempre l’articolo 587 del Codice Civile, che fa parte di quello che viene chiamato diritto ereditario, elenca le caratteristiche imprescindibili del testamento che è:

  • revocabile, ovvero modificabile o soggetto ad annullamento da parte del testatore fino al momento della sua morte;
  • personale, perché mette nero su bianco le ultime volontà esclusivamente di chi redige il documento;
  • unilaterale, perché prescinde dalle volontà di altri soggetti;
  • unico, perché non esistono altri atti ufficiali in cui si stabilisce il passaggio di beni dal defunto ai suoi eredi; 
  • non recettizio, perché produce i suoi effetti grazie alla semplice manifestazione di volontà.

La normativa stabilisce, poi, che oltre alle disposizioni su beni mobili e immobili, il testamento può contenere anche indicazioni di carattere morale come, per esempio, l’obbligo di celebrare messa in memoria dei defunti o il riconoscimento di un figlio naturale da parte degli altri eredi.

Chi può fare testamento e chi sono gli eredi

Il testamento può essere redatto da chiunque abbia compiuto 18 anni e sia capace di intendere e volere al momento della stesura del documento.

Quanto ai suoi destinatari, escludendo gli eredi legittimi, possono beneficiare di lasciti da parte del testatore:

  • persone fisiche nate o concepite prima della morte del testatore;
  • persone giuridiche, come istituti di ricerca, enti assistenziali o di pubblica utilità;
  • i legatari, che acquisiscono diritti patrimoniali specifici, come il dono di un gioiello di famiglia.

Affinché la successione testamentaria sia valida e non impugnabile, ogni erede deve essere indicato nel testo con chiarezza, precisione e inequivocabilità.

Un’ultima specifica, non di poco conto, è doverosa: tra i destinatari dell’atto non possono includersi soggetti che ricoprono ruoli giuridici particolari – il notaio, il tutore o qualsiasi altro pubblico ufficiale in possesso del testamento – per evitare sospetti circa il condizionamento del testatore a proprio favore.

Qual è la differenza tra testamento e successione?

Come spiegato finora, la successione testamentaria avviene quando il defunto ha redatto un testamento nel pieno delle proprie facoltà mentali.

Al contrario, qualora la persona venuta a mancare non abbia provveduto a redigere questo documento, si parla di successione legittima, anche conosciuta come successione “ab intestato” In questo caso specifico, sono da considerarsi eredi: 

  • il coniuge;
  • i discendenti;
  • gli ascendenti;
  • i collaterali;
  • parenti entro il sesto grado;
  • lo Stato.

È importante ricordare, quando si parla di successione legittima, che le normative vigenti tutelano i parenti più stretti del defunto, ai quali si riserva una buona parte del patrimonio (quota di legittima o di riserva).

Quota disponibile e quota legittima

Quando si parla di successioni, testamentarie o non, si sente spesso parlare di quota disponibile e quota legittima. Ma cosa sono con esattezza? 

La quota disponibile è la parte di eredità di cui il defunto può disporre per l’assegnazione agli eredi. La quota legittima, invece, è la quota di patrimonio che, per legge, deve essere riconosciuta a coniuge e discendenti.

Secondo quanto stabilito dalla normativa, dunque, la quota legittima limita le libertà testamentarie: ogni erede legittimo, infatti, ha diritto sia a una parte della massa ereditaria che a una parte di tutti i beni del defunto, saldati eventuali debiti a suo carico.

Solo dopo aver assegnato la quota di legittima, il testatore può disporre del restante patrimonio da distribuire a quelli che saranno designati come beneficiari nell’atto testamentario.

Quanti tipi di testamento esistono?

Secondo legge esistono tre tipologie ordinarie di testamento.

  1. Il testamento olografo è redatto completamente, in forma di scrittura privata, dal testatore e conservato dallo stesso o da una persona di strettissima fiducia. Per essere valido e non impugnabile, deve essere firmato o sottoscritto dall’autore, in originale.
  2. Il testamento pubblico, invece, viene redatto e sottoscritto da un notaio, oltre che dal testatore, in presenza di almeno due testimoni. Come atto pubblico, è da considerarsi una prova effettiva delle volontà del defunto ed è impugnabile in caso di mancata firma da parte dei soggetti coinvolti nella sua stesura.
  3. Il testamento segreto, infine, è redatto dal testatore o da un soggetto terzo sotto dettatura, sottoscritto e consegnato a un notaio, in presenza di testimoni, che ne registra la ricezione e l’autenticità, tramite firma.

A differenza del testamento pubblico, eseguibile in modo immediato, gli atti olografi o segreti devono essere pubblicati prima di essere considerati validi a tutti gli effetti. All’atto della pubblicazione, il notaio procede alla verbalizzazione dell’apertura dei sigilli e del contenuto del testamento per poi procedere alla registrazione presso la cancelleria del tribunale, prima della convocazione degli eredi per la distribuzione del patrimonio.

I testamenti speciali

Oltre ai testamenti ordinari, esistono poi i testamenti speciali ai quali si fa ricorso quando per ragioni particolari non si può procedere alla redazione di un testamento ordinario, ovvero in caso di:

  • malattie contagiose;
  • calamità naturali;
  • infortuni;
  • viaggi in nave o in aereo;
  • militari o forze armate dello Stato italiano.

In tutti i casi elencati è importante verificare che il documento redatto dal defunto non sia impugnabile in alcun modo. Ma come si fa a rendere un testamento non impugnabile?

Quando un testamento è valido

L’unico modo per redigere un testamento non impugnabile è fare attenzione ai requisiti fondamentali che questo atto deve possedere. 

In caso di testamento olografo, per esempio, è importante che il testo venga scritto a mano dal testatore, con la propria grafia e non in stampatello, oltre che essere firmato dallo stesso. 

Tutti i documenti, poi, devono essere:

  • sottoscritti, ovvero firmati in ogni pagina;
  • datati, con giorno, mese e anno di stesura.

Come avrai capito leggendo questo articolo, la successione testamentaria è una questione legale piuttosto complessa e delicata, oltre che essere un momento molto delicato nella vita di ognuno di noi.

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