I contratti digitali e la tutela del consumatore

Negli ultimi anni, il progresso tecnologico ha modificato in maniera profonda la nostra quotidianità. A cambiare non è stato soltanto il nostro modo di lavorare e di relazionarci agli altri: anche il mercato è mutato, in favore del commercio virtuale o digitale.

Detto anche e-commerce,  questa tipologia di mercato ha avuto importanti riflessi sul mondo giuridico e, in particolare, sui contratti. 

Cosa sono i contratti on line

Sempre più spesso concludiamo operazioni commerciali attraverso dispositivi informatici (pc, smartphone, tablet) utilizzando internet. Dalla sottoscrizione di un contratto d’acquisto fisico, dunque, siamo passati alla sottoscrizione di un contratto digitale.

Il contratto virtuale – o contratto telematico – include qualsiasi accordo commerciale stipulato attraverso un sistema informatico da soggetti che sono fisicamente assenti e si interfacciano tra loro per mezzo dello strumento rispettivamente scelto tra:

  1. le pagine web, spesso adoperate per consentire l’adesione dell’utente a schemi contrattuali già formati dal predisponente;
  2. o la posta elettronica, che veicola le informazioni o il consenso contrattuale.

Una delle problematiche più rilevanti del commercio elettronico e del contratto digitale riguarda la disciplina da applicare ad essi, a causa della peculiare modalità di conclusione degli stessi e della transnazionalità degli scambi.

Quali norme si applicano ai contratti telematici?

La principale normativa alla quale si deve fare riferimento per i contratti virtuali è quella contenuta nel Codice Civile – Titolo II del Libro IV da cui si evince che ad essi si applicano le medesime norme di diritto privato regolatrici della materia e gli stessi principi, modalità di formazione e di conclusione previsti per le altre tipologie contrattuali.

A tale disciplina, si affiancano le norme più specifiche previste dal d.lgs. 7 aprile 2003 n. 70, attuativo della c.d. Direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE), e dal d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. Codice del Consumo).

Sarà inoltre sempre necessario adeguare la piattaforma che veicola il contratto ai principi in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679 del 2016, G.D.P.R.).

Il contenuto dei contratti digitali

Le parti coinvolte nei contratti digitali sono:

  • il prestatore del servizio;
  • l’utente o consumatore.

Il prestatore del servizio è tenuto a indicare chiaramente:

  • nome o ragione sociale;
  • sede o il domicilio
  • telefono;
  • e-mail;
  • PEC;
  • numero di iscrizione al registro delle imprese.

Tali obblighi informativi sono validi a prescindere dalla sussistenza di un rapporto contrattuale con l’utente e a loro violazione comporta una sanzione amministrativa.

Dal canto suo, anche l’utente che accede a una pagina web per acquistare un bene o servizio è tenuto a identificarsi fornendo, attraverso la registrazione di un profilo personale, i dati necessari e ogni ulteriore informazione utile a procedere all’adempimento del contratto.

Per quanto concerne, invece, il contenuto del contratto digitale, l’art. 12 del d.lgs. n. 70/2003 impone al prestatore del servizio una serie di ulteriori obblighi informativi inderogabili. In particolare, vanno comunicate chiaramente:

  1. le fasi tecniche utili alla la conclusione del contratto;
  2. il metodo di archiviazione del contratto concluso e le modalità di accesso a esso;
  3. i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al prestatore;
  4. i codici di condotta cui aderire e dove reperirli;
  5. le lingue a disposizione oltre a quella italiana;
  6. gli strumenti di composizione di eventuali controversie.

A quanto appena elencato, si aggiunge l’obbligo di rendere disponibile, leggibile e scaricabile il contratto in forma integrale

Ma cosa succede una volta inoltrato l’ordine? Vediamolo insieme.

Diritto di recesso per l’acquisto online

Una volta inoltrato l’ordine, il prestatore del servizio è tenuto all’immediata trasmissione, sempre per via telematica, della ricevuta – o conferma d’ordine – che dovrà contenere:

  1. il riassunto delle condizioni di contratto
  2. le informazioni sul bene o servizio oggetto del medesimo;
  3. il prezzo pattuito per la vendita; 
  4. le modalità di recesso
  5. i metodi di pagamento
  6. i costi e i tempi di consegna, oltre agli eventuali tributi applicabili (art. 13 comma 2, d.lgs n. 70/2003).

Ma soffermiamoci sul diritto di recesso previsto dalla normativa per quei contratti conclusi a distanza e al di fuori dei locali commerciali.

Il recesso può essere esercitato, senza fornire alcuna giustificazione, entro 14 giorni dalla consegna o dalla chiusura dell’accordo. Il professionista ha l’obbligo di indicare espressamente i termini, le modalità e le procedure di esercizio di questa facoltà. In caso di omissione vi sarà un’estensione automatica del termine di decadenza di 14 giorni a ulteriori 12 mesi.

Clausole vessatorie dei contratti telematici

Infine, è utile fare un cenno alle clausole vessatorie dei contratti virtuali, ovvero quelle disposizioni che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico di una delle parti. 

È molto frequente ritrovarle nei contratti sottoscritti sul web perché il consumatore (contraente debole) per acquistare un prodotto o servizio deve accettare passivamente quanto già deciso dal professionista.

Proprio a tutela del contraente più debole, l’art. 1341 del Codice Civile prevede che tali clausole vegano specificamente approvate per via scritta, a pena di nullità. 

Nei contratti cartacei tale onere si adempie attraverso la seconda sottoscrizione, posta in calce all’elenco descrittivo delle singole clausole vessatorie. Per non incorrere in nullità, anche il contratto digitale dovrà riprodurre lo stesso schema, introducendo due distinte caselle, una per l’accettazione del testo dell’accordo e una per l’accettazione delle singole clausole vessatorie che il contraente dovrà spuntare a riprova di averne preso visione e di avervi aderito.

Per concludere…

Un contratto digitale ha ben poco di diverso da un contratto classico, e subire una violazione dei propri diritti può causare gli stessi fastidi.

Se sei alle prese con una situazione così complicata, il nostro consiglio è di rivolgerti a un avvocato professionista che possa valutare i danni che hai subito per farti ottenere il giusto risarcimento.

Noi dello Studio Masè possiamo offrirti assistenza personalizzata e soluzioni concrete. Contattaci per saperne di più!

R.D.