In questo articolo approfondiremo cosa si intenda con il termine “conto corrente cointestato”, le modalità con cui lo stesso può esplicarsi e il concetto di “solidarietà attiva e passiva” nei conti cointestati.
Il “conto corrente cointestato” è un rapporto bancario condiviso tra più titolari (che possono essere sia persone fisiche che giuridiche). Ogni cointestatario ha diritti e obblighi uguali e condivide le responsabilità finanziarie relative a quel conto.
Conto corrente con firma disgiunta o firma congiunta: quali sono le differenze?
I conti correnti cointestati possono essere gestiti con firma congiunta o firma disgiunta.
La firma congiunta richiede il consenso di tutti i cointestatari per eseguire qualsiasi operazione (bonifici, prelievi, emissione di assegni ecc.).
La firma disgiunta permette a ciascun cointestatario di operare sul conto con autonomia, quindi di effettuare liberamente le operazioni indipendentemente dal consenso degli altri cointestatari.
È importante evidenziare che rimane sempre possibile modificare la gestione di un conto passando da un regime di firma all’altro e che esistono anche conti correnti con natura “ibrida”, in cui i titolari decidono che certe operazioni possano avvenire solo con firma congiunta e altre con firma disgiunta, in base alle loro necessità.
Cosa significa solidarietà attiva e passiva nei conti correnti cointestati?
La solidarietà attiva e passiva nei conti correnti cointestati è disciplinata dall’art. 1854 del codice civile, secondo cui: “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”.
Ciò significa che i correntisti sono concreditori e condebitori in solido, pertanto ogni creditore può richiedere l’intero saldo e ogni debitore è responsabile dell’intera prestazione.
- La solidarietà attiva si verifica quando vi sono più creditori di un unico debitore e ogni creditore ha il diritto di richiedere l’intera prestazione dal debitore. Ad esempio, in un conto cointestato a firma disgiunta, ciascun cointestatario (creditore) può chiedere alla banca (debitore) il prelievo dell’intero saldo del conto.
- La solidarietà passiva si verifica invece quando più debitori sono tenuti nei confronti di un unico creditore. In tale situazione, ogni debitore solidale è responsabile per l’intera prestazione e l’adempimento di un condebitore libera anche gli altri. Ad esempio, la banca può rivolgersi a ciascuno dei cointestatari come condebitori solidali per recuperare un suo credito.
Cosa succede in caso di morte di uno dei cointestatari del conto corrente?
Qualora subentri il decesso di uno dei cointestatari del conto corrente, la situazione cambia in base alla presenza di firma congiunta o meno, ma in entrambi i casi solo la quota di denaro appartenente al cointestatario defunto (detto anche de cuius) cade in successione.
Nello specifico, possono verificarsi le seguenti ipotesi:
- Se il conto corrente cointestato è a firma congiunta, a seguito del decesso di uno dei contitolari né il cointestatario superstite né gli eredi del cointestatario defunto possono effettuare operazioni sullo stesso fino al completamento della procedura di successione.
- Se il conto corrente cointestato è invece a firma disgiunta, a seguito del decesso di uno dei contitolari, l’altro correntista che rimane in vita ha autonomia dispositiva e può esigere dalla banca l’intera prestazione (come stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 7862/2021).
Cosa accade se il conto corrente cointestato è alimentato da uno solo dei contitolari?
Vediamo da ultimo cosa accade se un conto corrente cointestato è alimentato da uno solo dei contitolari. Come spiegato in precedenza, in tale tipologia di conto le somme presenti spettano ai titolari pro quota. Tale quota, secondo il “principio di parità”, si presume uguale (quindi al 50% se i cointestatari sono due), ma trattasi di presunzione che può essere superata nel caso concreto. Risulta infatti fondamentale verificare se esistano accordi tra i cointestatari che specifichino e dividano diversamente le quote di proprietà sul conto.
Inoltre, il titolare che lo ha alimentato integralmente o in via prevalente può provare che i fondi versati sono in realtà di sua esclusiva proprietà. In quest’ultimo caso, secondo una recente pronuncia della Suprema Corte, occorre la dimostrazione non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la stessa abbia avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari (Cassazione civile ordinanza n 27069/2022).