A volte può capitare di tornare a casa delusi da una vacanza che non ha soddisfatto le nostre aspettative o che è stata addirittura rovinata da inadempimenti e disservizi.
Se è capitato anche a te sappi che hai subito un danno da vacanza rovinata. Ma vediamo cosa si intende esattamente con questo concetto sempre più discusso dalla giurisprudenza.
Il Codice del Turismo: vacanza rovinata e normative
L’art. 46 del D.lgs. n. 79/2011 – detto anche Codice del Turismo – definisce il danno da vacanza rovinata come il “risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irrepetibilità dell’occasione perduta”, a patto che l’inadempimento non sia di scarsa importanza (secondo l’art. 1455 del Codice Civile).
Contempla sia la perdita patrimoniale che quella non patrimoniale, ovvero sia i costi non previsti sostenuti (come accade a fronte di ritardi di voli aerei) sia il mancato relax causato dai disservizi subiti (lesione risarcibile ai sensi dell’art. 2059 del Codice Civile, che tutela i diritti dell’individuo).
Il danno da vacanza rovinata costituisce a tutti gli effetti una specie particolare di lesione alla persona, trattandosi di disagio psicologico, stress e turbamento derivati dall’impossibilità di godere del proprio viaggio, inteso come occasione di svago fondamentale per la rigenerazione psicofisica.
Come si concretizza l’illecito
Il danno da vacanza rovinata, in generale, si concretizza quando le prestazioni incluse nel pacchetto turistico acquistato non sono state espletate correttamente o completamente, con conseguente difformità dei servizi ricevuti rispetto a quelli pattuiti.
Si passa dalla pubblicità ingannevole – con strutture ricettive dotate di servizi inferiori alle promesse – alle scarse condizioni igieniche di un alloggio, o alla mancanza di attività e proposte reclamizzate.
È chiaro che un’esperienza di questo tipo possa generare una delusione enorme nel consumatore, aspetto ampiamente affrontato dalla Cassazione Civile, Sez. III, con la sentenza 11 maggio 2012 n. 7256.
A chi spetta risarcire i danni? Prosegui nella lettura per scoprirlo.
Chi risarcisce la vacanza rovinata
In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita di un pacchetto turistico, l’organizzatore (tour operator) e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità – come previsto dall’art. 43 del Codice del Turismo.
Solo nel caso in cui viene provato che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione – e cioè che è derivato da una causa esterna a loro non imputabile – si è impossibilitati a procedere con un eventuale reclamo all’agenzia di viaggi.
Ammettiamo ora che tu debba chiedere un risarcimento per voli in ritardo o per inadeguatezza della struttura ricettiva ospitante: come puoi fare a tutelarti? Vediamolo insieme.
Come chiedere un rimborso per vacanza rovinata
Come prima cosa, è fondamentale procurarsi delle prove fotografiche o tangibili relative alle carenze o ai disagi lamentati, come per esempio:
- foto e/o video di camere d’albergo non pulite e/o con difetti;
- foto e/o video di strutture e spazi comuni danneggiati o non funzionanti;
- foto e/o video di servizi venduti ma non presenti;
- documenti che provano il ritardo del mezzo di trasporto sulla tabella di marcia.
Una volta raccolto il materiale, puoi procedere con la ricerca di altri ospiti o passeggeri che hanno subito gli stessi problemi, così da appuntare i loro nominativi e ottenere delle testimonianze qualora ve ne fosse bisogno in un secondo momento.
Il reclamo, che deve contenere una dettagliata descrizione dei fatti e delle difformità rispetto ai servizi acquistati, va inviato al tour operator e all’agenzia di viaggi tramite e-mail, pec o raccomandata entro 10 giorni lavorativi dal rientro nel luogo di partenza. Il rispetto di tale stretto termine è necessario per evitare decadenze e, quindi, l’impossibilità di far valere i propri diritti. Se nonostante il reclamo non vedi accolte le tue richieste potrai rivolgerti alle autorità competenti instaurando un’azione giudiziaria.
Vista la natura non patrimoniale del danno da vacanza rovinata, la sua quantificazione in giudizio avviene in via equitativa (come ormai consolidato anche della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea), ossia secondo la discrezionalità del giudice, che dovrà necessariamente tenere conto di alcuni elementi importanti quali, a titolo di esempio:
- l’irripetibilità del viaggio;
- l’importanza e il valore soggettivo attribuito alla vacanza;
- il grado di disagio e di stress subito a causa dei disservizi.
Per giungere al riconoscimento e ottenere così il risarcimento, la lesione dell’interesse deve essere grave o almeno superare una soglia minima di tollerabilità, non potendo la lesione consistere in meri disagi o fastidi facilmente superabili.
Se pensi di aver subito anche tu un danno da vacanza rovinata, è questo il momento di agire.