Doveri verso i figli: essere genitori secondo la legge
La disciplina della filiazione è uno dei punti fondamentali del diritto di famiglia.
A tutela dei figli e del legame che li unisce ai genitori la legge stabilisce una serie di diritti e doveri disciplinati da un lato dalla Costituzione, dall’altro dal Codice Civile.
Approfondiamo l’argomento e capiamo insieme come la giurisdizione protegge i soggetti più deboli della famiglia.
L’Art. 30 della Costituzione
L’articolo 30 della Costituzione esordisce con un’affermazione molto concreta: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.”
Per la legge italiana, dunque, diventare genitore è un diritto di ogni cittadino, e per tutelare tale diritto lo Stato mette a disposizione assistenza medica ed economica, fondamentali per agevolare la formazione di nuovi nuclei familiari.
Da questo diritto, però, discendono dei doveri imprescindibili, come il farsi carico, anche a livello economico, della prole fino al raggiungimento dell’indipendenza economica (che non arriva per forza con la maggiore età!).
E questo vale per tutti i figli, nati anche al di fuori dell’unione matrimoniale.
Equiparazione tra figli naturali e legittimi
A preservare i diritti dei nati al di fuori dal matrimonio, ci ha pensato la Camera con la legge 219/2012 che ha ufficializzato l’equiparazione tra figli naturali e legittimi.
In sostanza, tutti i bambini nati da un genitore – anche se frutto di relazioni precedenti al matrimonio o extraconiugali – sono da considerarsi parenti. La legge, infatti, stabilisce che “la parentela è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo”.
Il vincolo è esteso anche a nonni, zii e cugini, con ripercussioni anche sulle regole dell’eredità.
Ulteriori indicazioni sulla tutela dei figli vengono fornite anche dal Codice Civile, nell’articolo 147.
L’Art. 147 del Codice Civile: cosa dice
“Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis.”
L’art. 147 del Codice Civile attribuisce a un genitore l’obbligo di tutela, educazione e istruzione di un figlio, naturale e legittimo, nel rispetto delle sue aspirazioni e inclinazioni.
Quest’ultimo concetto è di importanza rilevante: bisogna ricordare, infatti, che i figli non sono una proiezione di ciò che un genitore avrebbe voluto essere o fare. Sono persone e, in quanto tali, hanno una propria personalità, oltre che un’indipendenza intellettuale ed emotiva che va profondamente rispettata.
Il diritto all’amore dei figli
La mancanza di rispetto e di affetto nei confronti dei figli da parte di un genitore viene considerata un atto illecito che lede i diritti fondamentali della persona, e come tale è quantificabile e risarcibile.
A sottolineare la rilevanza giuridica dei sentimenti è l’art. 315 bis del Codice Civile, che li definisce fondamentali per una crescita armoniosa ed equilibrata.
Il legame tra genitori e figli deve essere stabile, duraturo, di valore: in mancanza di queste condizioni non solo viene meno il concetto stesso di famiglia ma anche i presupposti per la crescita sana dei minori.
Non esiste un unico modo di dimostrare amore, questo è certo, ma è importante che le modalità adottate, qualsiasi esse siano, rispondano alle necessità effettive dei propri figli che non devono sentirsi abbandonati, feriti o lesi.
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