Che sia alternativa o a completamento della successione testamentaria, la successione legittima ha inizio quando il defunto non lascia indicazioni complete sugli aspetti successori che riguardano i propri beni.
Ma chi sono gli eredi a cui spetta la legittima e di cosa si tratta esattamente? Data la complessità dell’argomento, oltre a riportare quanto previsto dagli articoli 565 e seguenti del Codice Civile, proveremo a darti qualche informazione utile in più per fare chiarezza.
Successione legittima e successione dei legittimari
La successione legittima, diversa dalla successione necessaria, si apre in due casi specifici:
- in caso di errori e vizi di forma del testamento;
- quando il testamento non fornisce indicazioni complete sulla distribuzione dell’eredità.
Se la successione dei legittimari si attiene a specifiche tutele previste dalla legge nei confronti di coniugi, discendenti e ascendenti anche in presenza di un documento testamentario, la successione legittima può essere aperta solo quando quest’ultimo risulti incompleto o formalmente scorretto.
Eredi a cui spetta la legittima
La differenza effettiva tra successione legittima e successione dei legittimari non è poi così evidente a occhi poco attenti.
Analizzando quanto scritto negli articoli 536 e 565 del Codice Civile, infatti, si scopre che gli eredi a cui spetta la legittima – ovvero la parte di eredità riservata per legge a soggetti precisi – sono sostanzialmente gli stessi. Si tratta quindi delle medesime regole sulla successione necessaria e dunque parliamo di:
- il coniuge;
- i discendenti (figli);
- gli ascendenti.
Nella successione legittima, alle parti appena elencate si aggiungono:
- i collaterali (fratelli e cugini);
- altri parenti di grado meno prossimo (entro il sesto grado);
- lo Stato.
Ai gradi di parentela più vicini al defunto, come abbiamo evidenziato poco fa, la legge riserva determinate porzioni del patrimonio anche contro la volontà del de cuius. In questo modo, quindi, il patrimonio ereditario risulta diviso in:
- quota disponibile, della quale chi redige testamento può disporre come meglio crede;
- quota legittima, riservata ai legittimari.
Fatta la legge, trovato l’inganno! Può capitare, nonostante la normativa vigente lo vieti espressamente, che la quota di legittima venga intaccata dal defunto attraverso disposizioni, donazioni o indicazioni diverse messe a testamento. È in questi casi che si parla di lesione della legittima.
Lesione della quota legittima
Le lesione della legittima è, in sostanza, una violazione del diritto dei parenti più prossimi del defunto, riconosciuto e tutelato dalla legge, a conseguire la propria parte del patrimonio ereditario.
Come fa un testatore a escludere gli eredi legittimari? In due modi:
- tramite testamento, quando il de cuius assegna tutta o parte della quota legittima a un altro erede o a terze parti;
- tramite donazione, quando il testatore, ancora in vita, dona i propri beni a un altro erede o a terzi privando i legittimari della possibilità di conseguire la propria parte di eredità.
Viste le modalità con cui avviene la lesione di legittima si potrebbe pensare che essa si manifesti addirittura mentre il de cuius è ancora in vita ma non è proprio così. La legge, infatti, vieta al donante di vincolarsi contrattualmente a chiunque possa disporre del patrimonio a tempo debito.
Almeno su questo fronte, quindi, c’è da star sereni: la lesione di legittima si manifesta soltanto nel momento all’apertura della successione. Come si fa a evitarla e quali sono le azioni di tutela nei casi di violazione lo vedremo tra poco.
Azione di riduzione legittimati: cos’è e chi può farla
In caso di violazione della quota legittima, testamento o donazione sono impugnabili? Certo che sì. Quando si verifica una violazione della quota di legittima per reintegrarla si ricorre all’azione di riduzione, prevista dagli articoli 553 e successivi del codice civile, che ha come obiettivo proprio di far dichiarare invalidi al 100%, o in parte gli atti che hanno causato la violazione.
Per procedere occorre:
- dimostrare di essere un erede legittimario;
- accertare la lesività del testamento o della donazione nei confronti della quota ereditaria riservata ai parenti più prossimi del defunto.
Una volta appurati illecito e ruolo nell’asse ereditario, l’azione di riduzione attacca prima le disposizioni inserite nel documento testamentario; poi, qualora non fosse sufficiente a sanare la legittima, si procede contro le donazioni.
Impugnare la legittima tramite l’azione di riduzione che effetti ha?
Quando un legittimario richiede la riduzione delle quote assegnate a terzi per ristabilire la propria parte di patrimonio di fatto richiede l’invalidazione sia del testamento che della donazione.
L’azione di riduzione può essere intrapresa entro i termini ordinari di prescrizione (10 anni) che decorrono:
- in caso di testamento, dal momento in cui l’erede scelto dal de cuius accetta i beni;
- in caso di donazione, dall’apertura della successione.
Resta ora solo un aspetto da chiarire ovvero come si calcola la quota di lesione della legittima.
Calcolo della quota di lesione della legittima
Prima di intraprendere qualsiasi procedimento legale per l’impugnazione dell’eredità è fondamentale calcolare la quota legittima e la sua lesione effettiva. Ma come si fa? Attraverso la cosiddetta riunione o massa fittizia, una semplicissima operazione contabile con cui si valuta l’ammontare del patrimonio del defunto.
In sostanza, dal valore complessivo dei beni del de cuius va detratto l’ammontare dei suoi debiti; al risultato, poi, viene sommato il totale delle donazioni fatte in vita. Ciò che viene fuori da questa piccola espressione matematica è alla base del calcolo ulteriore utile a stabilire quota di legittima e quota di disponibile.
Va da sé che quella che abbiamo chiamato “lesione della legittima” è ciò che manca alla quota che per legge è dovuta ai legittimari.
Questa operazione può essere fatta solo all’avvio della successione, e cioè solo dopo la morte del testatore. L’ammontare delle quote, infatti, potrebbe variare in base alla situazione di quel momento storico preciso, al numero dei legittimari e alla presenza di eventuali altri eredi.
Per concludere…
Subire una violazione della quota di legittima da parte di un familiare appena deceduto rappresenta un torto non sempre facile da superare.
Oltre alle implicazioni emotive della faccenda, subentrano spesso anche problemi di natura economica che potrebbero essere risolti grazie al lascito che ai parenti più prossimi del de cuius spetta di diritto.
Se sei alle prese con una così spiacevole situazione, il nostro consiglio è di avvalerti di un avvocato che possa valutare se lesione c’è stata e in che misura, e che possa eventualmente guidarti nella trattativa legale atta a farti recuperare il dovuto.
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