Responsabilità medica e risarcimento del danno

Nel presente articolo affronteremo il complesso argomento della malasanità, esaminando alcune delle questioni più rilevanti per ottenere il risarcimento in conseguenza di un errore medico.

In primo luogo, è importante precisare che prima di procedere in giudizio per richiedere un tale tipo di risarcimento è obbligatorio instaurare la procedura di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010, al fine di cercare di raggiungere un accordo con la controparte.

In alternativa, è possibile agire con un procedimento di consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696-bis cpc, volto a ottenere una perizia e quindi una quantificazione del danno prima della causa per tentare una composizione della lite.

Qualora le suddette azioni non abbiano successo e non si raggiunga un accordo che soddisfi le parti, si potrà procedere con un’azione giudiziale per ottenere il risarcimento del danno, la cui quantificazione dipenderà da svariati fattori tra cui, a titolo esemplificativo, l’età del paziente, la gravità del danno subito e i riflessi che ha avuto sulla qualità della sua vita, l’eventuale invalidità temporanea o permanente che ha causato ecc.

Fondamentale per ottenere il risarcimento è che il paziente riesca a dimostrare il nesso di causalità fra la condotta del medico o della struttura sanitaria e il danno patito, poiché l’onere della prova in tal senso ricade sul danneggiato.

Si ritiene interessante citare sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 6698/2018 e la sentenza del Tribunale di Brescia n. 785/2018, che approfondiscono la questione del nesso di causalità nei casi di risarcimento per malasanità. A differenza del processo penale, che richiede un elevato standard di prova, ossia un accertamento “al di là di ogni ragionevole dubbio”, nel processo civile la decisione del giudice è basata sul principio del “più probabile che non”.

Che cosa si intende con “più probabile che non”?

Affinché si configuri il nesso causale tra l’omissione / l’errore del medico e il danno subito dal paziente, è sufficiente dimostrare che l’azione omessa, o errata, se fosse stata eseguita, o correttamente eseguita, avrebbe avuto “serie e apprezzabili possibilità” di evitare il danno. Il giudice dovrà quindi valutare, mediante un giudizio probabilistico, se l’omissione o l’errore medico sia stato la causa più probabile del danno in questione.

Trattandosi quello medico di ambito in relazione al quale risultano necessarie specifiche competenze, nella maggior parte dei casi nel corso del giudizio il Giudice decide di nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio (chiamato CTU) per essere assistito nella risoluzione di problematiche di natura tecnica. A garanzia del rispetto del principio del contradditorio, anche le parti hanno la facoltà di nominare i rispettivi Consulenti Tecnici di Parte (chiamati CTP), che potranno assistere alle operazioni del CTU e presentare osservazioni a sostegno delle ragioni dei soggetti che lo hanno nominato.

Quali sono i danni risarcibili in caso di errore medico?

Vediamo da ultimo quali sono le tipologie di danno in relazione alle quali un soggetto può chiedere il riconoscimento di una somma a titolo risarcimento.

In caso di errore medico, i danni risarcibili si dividono principalmente in due categorie:

I danni patrimoniali

Trattasi di danni che incidono direttamente sul patrimonio del danneggiato e a cui viene dato un valore economico, ad esempio: le spese mediche che il paziente ha dovuto sostenere in conseguenza dell’errore medico; le spese di assistenza per necessità di aiuto di terzi (badanti, infermieri); la perdita di guadagno, ossia il mancato reddito derivante dalla riduzione della capacità lavorativa o dalla perdita del lavoro.

I danni non patrimoniali

trattasi di una categoria ampia di danni inerenti alla sfera intima e personale del danneggiato, configurabili a fronte di un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona. La loro quantificazione varia in base a diversi fattori, tra cui l’età del paziente; le sue condizioni socio-economiche; la gravità del danno (microlesioni o macrolesioni); la durata del danno (lesioni temporanee o permanenti).

Vi rientrano generalmente il danno biologico, (la lesione all’integrità psico-fisica della persona); il danno morale (la sofferenza psicologica e la privazione di beni immateriali); il danno esistenziale (la limitazione o la perdita delle attività che compongono la vita di una persona, delle relazioni sociali che venivano svolte prima dell’evento), il danno da perdita di chance (la vittima può essere stata privata della possibilità di ottenere un risultato migliore, o di addirittura di guarire).

In merito alla liquidazione di tali danni la giurisprudenza ha chiarito che, nel caso in cui gli stessi ricorrano cumulativamente, occorre tenerne conto in modo unitario, ristorando quindi l’intero pregiudizio patito, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie. Il Giudice sarà comunque tenuto a considerare tutte le peculiarità di ogni singolo caso, personalizzando la liquidazione del danno non patrimoniale.

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