Revoca, non accettazione o remissione del mandato a un avvocato

Qualche tempo fa abbiamo parlato di come selezionare il rappresentante legale più adatto alle proprie esigenze e speriamo vivamente che i nostri consigli siano stati utili a farti compiere la scelta più giusta per le tue necessità.

Tuttavia, può capitare che in seguito al conferimento di un mandato le cose non vadano proprio come ci si aspettava e che sia necessario togliere il mandato all’avvocato. Come si fa e quali obblighi ha il cliente nei confronti del professionista?

Prosegui la lettura per scoprirlo.

Cliente e avvocato: come prosegue il rapporto dopo il mandato

Una volta chiarite le condizioni preliminari e firmata la procura, il prosieguo di un buon rapporto tra cliente e avvocato dovrebbe includere queste indicazioni di massima:

  1. aggiornamento costante della documentazione di supporto al processo in forma di fotocopia e dietro rilascio di una ricevuta;
  2. rapidità nell’assolvimento delle richieste dell’avvocato, che quasi di prassi arrivano in prossimità della scadenza dei termini;
  3. comunicazione puntuale di assenze prolungate e modifica dei recapiti di contatto;
  4. aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento del processo;
  5. consegna degli atti del procedimento, che andranno letti e discussi.

Ciò detto, anche in presenza di tutte queste condizioni, al cliente è sempre riconosciuta la legittima facoltà di revocare il mandato professionale in qualunque momento e per qualsiasi ragione si ritenga opportuna. 

In questi casi, come si procede? Eccoti la risposta.

Recesso mandato professionale: come fare

Sebbene l’assistito non sia tenuto a comunicare i motivi alla base della remissione del mandato al proprio avvocato, è auspicabile comunicare con trasparenza le ragioni della cessata fiducia in tempi celeri, allo scopo di preservare un rapporto sereno, civile ed educato tra le parti in vista del “passaggio di testimone” al nuovo difensore designato.

L’avvocato uscente dovrà mettere a disposizione del cliente e del nuovo patrocinatore gli atti e le informazioni necessarie per la prosecuzione della difesa, come sancito dall’art. 33 del Codice Deontologico Forense che afferma: “Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte. L’avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per l’assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.

Attenzione: sostituire un avvocato non vuol dire essere esonerati dal pagamento della parcella al precedente mandatario. Al contrario, la revoca dell’incarico comporterà con buona probabilità la duplicazione di alcuni costi.

Non accettazione del mandato: quando è l’avvocato a venire meno al proprio incarico

Dal canto suo, può succedere che sia l’avvocato a non voler accettare o proseguire con la difesa.

La remissione del mandato, in questo caso, deve avvenire attraverso una comunicazione formale da recapitare al cliente e al giudice, come stabilito dall’art. 14, comma 1 della Legge Professionale Forense, e adottando tutte le precauzioni necessarie a evitare situazioni spiacevoli per l’assistito.

Sarà compito dell’avvocato uscente fornire alle parti coinvolte nel procedimento tutti i documenti necessari a proseguire la difesa.

La parte assistita non provvede in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore? Il legale dimissionario non ha alcuna responsabilità per la mancata successiva assistenza.

Le cose sono un po’ diverse, invece, nei procedimenti penali, dove il difensore d’ufficio, iscritto ad apposite liste e sorteggiato, non può rifiutare o rinunciare all’incarico fatta eccezione per gravi incompatibilità.

Per maggiori approfondimenti in materia, si rimanda al Codice Deontologico Forense che regola il rapporto tra legale e assistito, dalla nomina alla recessione o conclusione del mandato.

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