Una recente sentenza del tribunale di bologna emessa in data 09 aprile 2026 affronta uno dei temi più dibattuti nel diritto di famiglia: il rimborso delle spese straordinarie sostenute da un genitore nell’interesse del figlio senza il preventivo consenso dell’altro. Analizziamo nel dettaglio il caso e il principio affermato dalla giurisprudenza.
Il caso trattato dal tribunale
La vicenda esaminata dal tribunale di bologna è tutt’altro che infrequente.
Nel corso degli anni, il genitore collocatario aveva sostenuto numerose spese nell’interesse dei figli (per attività sportive, cure mediche e rette scolastiche) senza averle previamente concordate con l’ex coniuge. A fronte della successiva richiesta di rimborso della quota di competenza, il genitore non collocatario si opponeva, contestando l’assenza di un preventivo accordo sulle spese sostenute.
La distinzione fondamentale: spese “routinarie” e spese “imprevedibili”
Nella sentenza in esame il tribunale, in linea con un orientamento ormai consolidato della corte di cassazione, è partito dalla distinzione tra due diverse categorie di spese straordinarie:
- Da un lato vi sono le spese straordinarie routinarie, ossia quegli esborsi che, pur non essendo sempre determinabili con precisione nel loro ammontare, risultano prevedibili e ricorrenti in relazione alle esigenze della prole. Rientrano in tale categoria, ad esempio, le spese scolastiche (quali tasse, libri, gite), le attività sportive e le ordinarie spese mediche. Per tali voci, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente ogni singola scelta con l’altro genitore;
- Dall’altro lato ci sono le spese straordinarie in senso stretto, vale a dire quelle che, per rilevanza economica, imprevedibilità e carattere eccezionale, esulano dalle ordinarie esigenze di vita dei figli. Si pensi, ad esempio, a un intervento chirurgico non urgente, oppure a un percorso di formazione specialistico e particolarmente oneroso da svolgersi all’estero. Per tali spese, il preventivo accordo tra i genitori è ritenuto necessario.
Una volta operata tale distinzione, il tribunale ha precisato quello che costituisce il principio più rilevante della pronuncia: anche con riferimento alle spese che avrebbero richiesto il preventivo accordo tra i genitori (spese straordinarie in senso stretto), la mera mancanza di concertazione non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso.
Spetta infatti al giudice verificare, caso per caso, se la spesa sostenuta sia conforme al preminente interesse del minore, nonché coerente con il tenore di vita della famiglia e con le condizioni economiche di entrambi i genitori.
Questo principio trova conferma nella giurisprudenza di legittimità.
La corte di cassazione ha infatti affermato che “la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all’interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare” (cfr. Cass. Civile, sez. I, ordinanza n. 21785/2024 e cass. Civile, sez. I, ordinanza n. 14564/2023).
In altri termini, il dissenso del genitore non collocatario deve essere tempestivo e adeguatamente motivato: non è sufficiente limitarsi ad affermare di non essere stato d’accordo con la spesa sostenuta. È invece necessario dimostrare che essa sia contraria all’interesse del figlio, economicamente sproporzionata, oppure comunque non giustificata.
Un dissenso generico, tardivo o meramente strumentale non è idoneo a escludere il diritto al rimborso.
Conclusioni
La sentenza del tribunale di bologna del 09 aprile 2026 si segnala per la chiarezza con cui sistematizza principi che la giurisprudenza di legittimità afferma ormai da tempo, offrendo importanti indicazioni operative.
In particolare:
- Quando la spesa ha carattere prevedibile e ricorrente(come nel caso di spese scolastiche, attività sportive o cure mediche ordinarie) il genitore collocatario può sostenerla anche in assenza di preventiva concertazione, conservando il diritto al rimborso pro quota;
- Quando la spesa è imprevedibile e di particolare rilevanza economica, il preventivo accordo tra i genitori deve essere ricercato. Tuttavia, un rifiuto immotivato dell’altro genitore non esclude automaticamente il rimborso, potendo il giudice riconoscerlo ove la spesa risulti conforme all’interesse superiore del minore;
- Grava sul genitore dissenziente l’onere di motivare tempestivamente e in maniera specifica le ragioni del proprio dissenso.
Restano fermi i due principi cardine sanciti dall’art. 337-ter cc, che disciplina i provvedimenti relativi ai figli: da un lato, la tutela prioritaria dell’interesse morale e materiale del minore; dall’altro, il criterio di proporzionalità del contributo economico di ciascun genitore, da determinarsi in rapporto alle rispettive risorse economiche.
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